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Coppie omogenitoriali femminili: la fruizione del congedo di paternità obbligatorio

Fornite indicazioni alla luce della Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale (INPS, messaggio 7 agosto 2025, n. 2450).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, alla luce della Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale (Allegato n. 1 al messaggio in commento).

Tale pronuncia della Corte produce effetti diretti nell’ordinamento giuridico nazionale e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001(Testo unico maternità e paternità).

Di conseguenza, le indicazioni amministrative contenute nel paragrafo 2 della circolare INPS n. 122/2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.

Pertanto, come precisato nell’ultimo comma dell’articolo 27-bis del TU, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’INPS.

La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’Istituto solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro. Le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l’INPS competenza per tali lavoratrici.

Al riguardo, l’INPS rammenta che la fruizione del congedo e l’anticipazione della relativa indennità spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento. Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

In particolare, per “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2.4 della circolare INPS n. 122/2022, durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

Gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025. Pertanto, solo da tale data la madre intenzionale, lavoratrice dipendente si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio. 

 

Aggiornamento delle Linee guida per il Tax Compliance Model nel Regime di adempimento collaborativo

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento e l’integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 agosto 2025, n. 321934).

Il provvedimento si inserisce nel contesto del Regime di adempimento collaborativo, introdotto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015. L’obiettivo di questo Regime è promuovere una comunicazione e cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti che dispongono di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF).

 

La Legge n. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale) ha inteso potenziare il Regime, ampliando la platea dei contribuenti eleggibili e rafforzando gli effetti premiali.
Le previsioni della Legge delega sono state attuate tramite il D.Lgs. n. 221/2023, e il D.Lgs. n. 108/2024, che hanno apportato significative modifiche alla disciplina originaria del Regime.

 

Nell’ambito delle disposizioni del D.Lgs. n. 221/2023 (Decreto delegato), un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese. In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto delegato, ha modificato l’articolo 4 del D.Lgs. n. 128/2015 e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
In tale contesto, con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025 sono state approvate le Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale.

 

Al fine di assicurare un aggiornamento e integrazione continui delle suddette linee guida, con il provvedimento del 10 ottobre 2024, è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro composto da rappresentanti dell’Agenzia e dell’Organismo Italiano di Contabilità con il compito di redigere specifiche istruzioni sulla mappatura e gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili.

 

Pertanto, con il nuovo provvedimento sono state approvate le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti di questo tavolo tecnico, che vanno a integrare le linee guida del 10 gennaio 2025.

 

Le schede tecniche approvate forniscono indicazioni operative su tre casistiche in particolare: recesso anticipato da un contratto di commodity swap; corrispettivo per la concessione del diritto di superficie; emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero.

 

Nell’ambito di questa collaborazione l’OIC è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede mentre l’Agenzia per quella fiscale.

Le tutele 2025 per i lavoratori durante le emergenze climatiche

Con la conversione in legge del D.L. n. 92/2025 sono state introdotte alcuni interventi di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività (Legge 1° agosto 2025, n. 113).

La Legge n. 113/2025 di conversione del D.L. n. 92/2025 con l’introduzione dell’articolo 10-bis ha varato alcune tutele per i lavoratori in casi di emergenze climatiche. Infatti, al fine di fronteggiare questi eventi, compresi quelli relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.  148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo). A tali imprese che presentano domanda di integrazione salariale si applica inoltre l’esonero dal pagamento del contributo addizionale (previsto dall’articolo 13, comma 3 del D.Lgs. n.  148 del 2015).

Per lo stesso fine e per lo stesso periodo, il trattamento (di cui all’articolo 8 della Legge n.  457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali) è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. 

In questo caso, le integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, (previsti all’articolo 8 della predetta legge n.  457/1972).

Infine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorirà l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.