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Riammissione alla Rottamazione-quater: procedure e conseguenze fiscali

L’Agenzia delle entrate-Riscossione analizza le procedure e le implicazioni legate alla domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater” (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 1 maggio 2025).

Dopo la presentazione della domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”, l’Agenzia delle entrate-Riscossione rende noto che, limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito della stessa:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di riammissione.

Un aspetto significativo è che il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

La legge prevede anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi inclusi nella domanda di riammissione, nonché degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.

 

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

 

Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione ai soggetti interessati, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento in base al numero di rate selezionato nella domanda. Le somme dovute saranno soggette a un interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023, e il nuovo importo complessivo terrà conto di eventuali pagamenti effettuati anche dopo la decadenza del piano agevolativo originario.

CIPL Edilizia Artigianato Trento: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

La misura dell’EVR individuata a livello provinciale è pari al 5,3%

Il giorno 11 aprile 2025 l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese – Confartigianato Trentino e la Feneal-Uil del Trentino, la Filca-Cisl del Trentino e la Fillea-Cgil del Trentino hanno sottoscritto il verbale attuativo del CCPL Edilizia Artigianato 28 agosto 2017, in relazione all’art. 22 “Elemento Variabile della Retribuzione”. Dalla comparazione tra medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali fissati nell’Accordo provinciale del 9 novembre 2012 ai fini della determinazione dell’EVR è risultato che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono positivi.

La misura dell’EVR individuata a livello provinciale è pari al 5,3% della misura massima individuata con il contratto provinciale del 28 agosto 2017 dei minimi di paga in vigore alla data di gennaio 2025.

Le Parti Sociali hanno dunque concordato che le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento accantoneranno a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2024, una quota di Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) pari al 76,75% del 5,3% (4,07%). L’EVR sarà corrisposto da parte della Cassa Edile di Trento agli operai e agli apprendisti operai in due quote annuali che saranno liquidate nella prima decade di luglio e nella prima decade di dicembre.

Per gli impiegati e gli apprendisti impiegati l’EVR continuerà ad essere corrisposto mensilmente direttamente dall’impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione. 

CCNL Restauro Beni Culturali: con la retribuzione di maggio in arrivo nuovi minimi retributivi

Gli incrementi degli importi tabellari verranno erogati con la busta paga di maggio

Con la retribuzione di maggio sono previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori delle imprese di restauro beni culturali, secondo quanto stabilito in sede di sottoscrizione del rinnovo contrattuale in data 6 marzo 2024. la scadenza contrattuale è prevista per il 5 marzo 2027. In quell’occasione, le Parti datoriali e sindacali hanno stabilito gli importi da erogarsi nel mese di maggio. I dati retributivi sono riportati nella tabella di seguito. 

Livello Minimo
A SUPER 2.777,84
A 2.500,70
B 2.171,38
C 2.056,14
D 1.615,00